IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, in particolare, ha modificato l'art. 50 della legge n. 326 del 2003, inserendo il comma 5-bis; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais; Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale (di seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale»); Visto l'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede, che il medico curante trasmette all'I.N.P.S. il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line e che con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line della certificazione di malattia all'I.N.P.S. e dell'eventuale inoltro dell'attestazione di malattia dall'I.N.P.S. al datore di lavoro; Vista la circolare I.N.P.S. 13 maggio 1996, n. 99 concernente chiarimenti sul medico curante abilitato al rilascio della certificazione di malattia, ovvero, il medico di libera scelta e medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificita' della patologia sofferta; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice per la protezione dei dati personali; Visto l'art. 1, comma 810, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, ha modificato il comma 9 del citato art. 50, disponendo, tra l'altro che al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito; Visto il comma 10 del citato art. 50 il quale prevede, tra l'altro, che: al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti; gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari; Visto il decreto 18 maggio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, attuativo del comma 2 del citato art. 50, concernente il modello di ricetta; Visto il decreto 11 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, con cui si stabiliscono le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS); Visto il comma 11 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del richiamato art. 50; Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che con il presente decreto sono definite le regole tecniche concernenti i dati delle ricette e delle certificazioni di malattia che il medico curante trasmette all'I.N.P.S. e le relative modalita' tecniche di trasmissione telematica; Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1. Principi generali relativi alle modalita' di trasmissione 1. La trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'I.N.P.S. avviene nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del Codice dell'amministrazione digitale ed in conformita' alle relative regole tecniche. 2. Nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al comma 1 e le modalita' di trasmissione telematica: a) dei dati delle ricette di cui al decreto 18 maggio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) di cui al comma 2 dell'art. 50 citato nelle premesse e da parte dei medici del servizio di assistenza sanitaria naviganti (SASN); b) dei dati delle certificazioni di malattia di cui all'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 all'INPS, da parte dei medici curanti. 3. Il processo di autenticazione in rete degli utenti, come definiti nell'allegato disciplinare tecnico, ai fini della trasmissione dei dati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, avviene tramite Carta nazionale dei servizi, Carta di identita' elettronica e, in fase di prima attuazione, tramite nome utente (o altro codice identificativo) e password, in conformita' all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale, secondo le modalita' descritte nell'allegato disciplinare tecnico. 4. Il sistema di accoglienza centrale, di seguito denominato SAC, e' l'infrastruttura tecnologica del Ministero dell'economia e delle finanze, che consente la ricezione dei dati delle ricette mediche e dei certificati di malattia trasmessi in via telematica dagli utenti. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze predispone report informativi periodici, al fine di verificare congiuntamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione, il CNIPA e l'INPS, per le parti di rispettiva competenza, lo stato di attuazione del SAC di cui al comma 4. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'amministrazione digitale, provvede, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione, con il supporto tecnico del CNIPA, per le parti di rispettiva competenza, alla predisposizione degli accordi di servizio con le amministrazioni interessate, secondo le modalita' descritte nell'allegato disciplinare tecnico. 7. Nelle more del successivo e progressivo assorbimento della tessera sanitaria (TS) nella carta d'identita' elettronica o nella carta nazionale dei servizi ai sensi dell'art. 50, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, il codice fiscale dell'assistito e' rilevato, all'atto della prescrizione della ricetta medica o della certificazione di malattia, dalla Tessera sanitaria di cui al decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dagli elenchi degli assistiti validati dall'Agenzia delle entrate, che saranno resi disponibili ai medici del SSN da parte delle Aziende sanitarie locali. 8. L'approvazione delle modifiche e l'aggiornamento degli standard tecnologici saranno effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.