IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  1,  comma 810,  lettera c),  della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il quale, in particolare, ha modificato l'art. 50 della
legge n. 326 del 2003, inserendo il comma 5-bis;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 giugno  2006,  recante  delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di riforme e innovazioni nella
pubblica  amministrazione  al  Ministro senza portafoglio prof. Luigi
Nicolais;
  Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di
monitoraggio  della  spesa  nel settore sanitario e di appropriatezza
delle prescrizioni sanitarie;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, e successive
modificazioni,  concernente  il  codice dell'amministrazione digitale
(di seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale»);
  Visto l'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale  prevede,  che  il  medico  curante  trasmette  all'I.N.P.S. il
certificato  di  diagnosi  sull'inizio  e sulla durata presunta della
malattia  per  via  telematica on-line e che con decreto dei Ministri
del  lavoro  e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e
delle  finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuate le
modalita'  tecniche,  operative  e  di  regolamentazione,  al fine di
consentire  l'avvio  della nuova procedura di trasmissione telematica
on-line    della    certificazione   di   malattia   all'I.N.P.S.   e
dell'eventuale inoltro dell'attestazione di malattia dall'I.N.P.S. al
datore di lavoro;
  Vista  la  circolare  I.N.P.S.  13 maggio  1996,  n. 99 concernente
chiarimenti   sul   medico   curante   abilitato  al  rilascio  della
certificazione  di  malattia,  ovvero,  il  medico di libera scelta e
medici  diversi,  ai  quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di
urgenza  ovvero  comunque  per  esigenze  correlate alle specificita'
della patologia sofferta;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni,   recante   il  Codice  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Visto  l'art.  1,  comma 810,  lettera f),  della legge 27 dicembre
2006,  n. 296, il quale, ha modificato il comma 9 del citato art. 50,
disponendo,  tra  l'altro  che  al  momento  della ricezione dei dati
trasmessi  telematicamente  ai  sensi  del  comma 5-bis, il Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,   con  modalita'  esclusivamente
automatiche,  li  inserisce  in archivi distinti e non interconnessi,
uno  per  ogni  regione,  in  modo  che  sia  assolutamente separato,
rispetto  a  tutti  gli  altri,  quello  relativo  al  codice fiscale
dell'assistito;
  Visto il comma 10 del citato art. 50 il quale prevede, tra l'altro,
che:
    al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze non e' consentito
trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti;
    gli  archivi  di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso
esclusivo,  anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie
locali  di  ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati
occorrenti   alla   periodica  liquidazione  definitiva  delle  somme
spettanti,  ai  sensi  delle  disposizioni vigenti, alle strutture di
erogazione di servizi sanitari;
  Visto il decreto 18 maggio 2004 del Ministero dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il Ministero della salute, attuativo del
comma 2 del citato art. 50, concernente il modello di ricetta;
  Visto  il  decreto  11 marzo  2004,  e  successive modificazioni ed
integrazioni,   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  della  salute e con il Dipartimento per
l'innovazione  e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art.
50, con cui si stabiliscono le caratteristiche tecniche della Tessera
sanitaria (TS);
  Visto  il  comma 11  del  citato  art. 50, il quale stabilisce, tra
l'altro,  che  l'adempimento  regionale, di cui all'art. 52, comma 4,
lettera a),   della   legge   27 dicembre   2002,  n.  289,  ai  fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale  (SSN)  per  gli  anni  2003,  2004  e  2005,  si considera
rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50.
Tale  adempimento  s'intende  rispettato  anche  nel  caso  in cui le
regioni  e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere  realizzato
direttamente  nel  proprio  territorio  sistemi di monitoraggio delle
prescrizioni  mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di  copia  dei  dati  dalle  stesse
acquisiti,   i   cui   standard   tecnologici   e  di  efficienza  ed
effettivita',  verificati  d'intesa  con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  risultino  non  inferiori  a  quelli  realizzati  in
attuazione del richiamato art. 50;
  Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Considerato  che  con  il  presente decreto sono definite le regole
tecniche  concernenti  i dati delle ricette e delle certificazioni di
malattia  che  il medico curante trasmette all'I.N.P.S. e le relative
modalita' tecniche di trasmissione telematica;
  Su  proposta  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  della  salute e il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;
                              Decreta:

                               Art. 1.
      Principi generali relativi alle modalita' di trasmissione

  1.  La  trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  delle certificazioni di malattia
all'I.N.P.S.    avviene   nell'ambito   del   Sistema   pubblico   di
connettivita'  (SPC)  previsto  e  disciplinato  dagli  articoli 72 e
seguenti  del  Codice dell'amministrazione digitale ed in conformita'
alle relative regole tecniche.
  2.  Nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1, che costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto,  sono  definite  le regole
tecniche  concernenti  i  dati  di  cui  al comma 1 e le modalita' di
trasmissione telematica:
    a) dei  dati  delle  ricette di cui al decreto 18 maggio 2004 del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della  salute,  al  Ministero dell'economia e delle finanze, da parte
dei  medici  del Servizio sanitario nazionale (SSN) di cui al comma 2
dell'art. 50 citato nelle premesse e da parte dei medici del servizio
di assistenza sanitaria naviganti (SASN);
    b) dei  dati  delle certificazioni di malattia di cui all'art. 1,
comma 149,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 all'INPS, da parte
dei medici curanti.
  3.  Il  processo  di  autenticazione  in  rete  degli  utenti, come
definiti   nell'allegato   disciplinare   tecnico,   ai   fini  della
trasmissione  dei  dati  di  cui alle lettere a) e b) del comma 2 del
presente articolo, avviene tramite Carta nazionale dei servizi, Carta
di identita' elettronica e, in fase di prima attuazione, tramite nome
utente  (o  altro  codice  identificativo) e password, in conformita'
all'art.  64  del  Codice  dell'amministrazione  digitale, secondo le
modalita' descritte nell'allegato disciplinare tecnico.
  4.  Il  sistema di accoglienza centrale, di seguito denominato SAC,
e'  l'infrastruttura  tecnologica del Ministero dell'economia e delle
finanze,  che  consente la ricezione dei dati delle ricette mediche e
dei certificati di malattia trasmessi in via telematica dagli utenti.
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze predispone report
informativi  periodici,  al  fine di verificare congiuntamente con la
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle riforme e
delle  innovazioni nella pubblica amministrazione, il CNIPA e l'INPS,
per le parti di rispettiva competenza, lo stato di attuazione del SAC
di cui al comma 4.
  6.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
17  del  Codice dell'amministrazione digitale, provvede, d'intesa con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle riforme
e  delle  innovazioni nella pubblica amministrazione, con il supporto
tecnico  del  CNIPA,  per  le  parti  di  rispettiva competenza, alla
predisposizione  degli  accordi  di  servizio  con le amministrazioni
interessate,    secondo    le   modalita'   descritte   nell'allegato
disciplinare tecnico.
  7.  Nelle  more  del  successivo  e  progressivo assorbimento della
tessera  sanitaria  (TS)  nella carta d'identita' elettronica o nella
carta  nazionale  dei  servizi  ai  sensi  dell'art. 50, comma 13 del
decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,  convertito in legge con
modificazioni  dall'art.  1  della legge 24 novembre 2003, n. 326, il
codice   fiscale   dell'assistito   e'   rilevato,   all'atto   della
prescrizione della ricetta medica o della certificazione di malattia,
dalla Tessera sanitaria di cui al decreto 11 marzo 2004 del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministero della
salute  e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per   l'innovazione  e  le  tecnologie,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,   ovvero   dagli   elenchi   degli  assistiti  validati
dall'Agenzia  delle  entrate,  che saranno resi disponibili ai medici
del SSN da parte delle Aziende sanitarie locali.
  8.  L'approvazione delle modifiche e l'aggiornamento degli standard
tecnologici   saranno   effettuati   secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.